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Scioglimento dei consigli comunali e provinciali in odore di mafia (articolo 2, comma 30). Modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso. Gli elementi da cui emergono i collegamenti o i condizionamenti di tipo mafioso, che determinano lo scioglimento dei consigli degli enti locali, devono essere "concreti, univoci e rilevanti". È stata introdotta anche una specificazione della fattispecie del condizionamento. È il prefetto a procedere alla verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento di norma attraverso l'accesso presso l'ente interessato in virtù dei poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del ministro dell'Interno in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Disciplinate in modo più puntuale la procedura di scioglimento di competenza del prefetto e l'eventualità che non sussistano i presupposti per la proposta di scioglimento. Le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La durata dello scioglimento può essere prorogata con provvedimento adottato non oltre il 50° giorno dalla scadenza dello scioglimento. Gli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale non possono essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui consiglio sia stato sciolto. La non candidabilità deve essere dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale.
Sequestro preventivo (articolo 2, commi 9 e 10). Nuove modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene. La misura si esegue sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili; sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo nazionale la cui istituzione è prevista dal provvedimento in esame (restano esclusi i beni che affluiscono al neonato Fondo giustizia). Con decreto motivato del giudice, la custodia dei beni sequestrati può, comunque, essere affidata a soggetto diverso dall'amministratore giudiziario.